Come è noto, l’attuale normativa vigente in materia, prevede, in caso di accertamento del secondo caso di positività in una classe di scuola secondaria, una differente gestione tra alunni che non abbiano o abbiano concluso il ciclo vaccinale (o siano guariti dalla positività), per cui questi ultimi possono continuare l’attività didattica in presenza in autosorveglianza. L’istituzione scolastica non ha, ad oggi, accesso alla piattaforma Asur tramite cui verificare lo stato vaccinale degli/delle studenti/esse, pertanto, nelle more dell’attivazione del suddetto strumento di accertamento, il controllo, stante le indicazioni del Garante Privacy che consente l’accertamento ma non consente di raccogliere né di conservare la documentazione inerente alla vaccinazione o alla guarigione, l’accertamento del possesso della documentazione cartacea, che costituisce titolo per l’ammissione a scuola con due casi di positività, avverrà ad opera del docente della prima ora di lezione, a ciò formalmente autorizzato dalla scrivente, titolare del trattamento dei dati. A tal fine le famiglie interessate sono tenute a far esibire il documento cartaceo al/alla proprio/a figlio/a il giorno seguente alla comunicazione dell’accertamento del secondo caso di positività nella classe frequentata, al docente della prima ora di lezione.
Si confida nella piena collaborazione e nel rispetto delle presenti prescrizioni.